Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, repertorio atti n. 59/CSR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, ha ridefinito in modo organico le regole della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il provvedimento accorpa e aggiorna i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016, introducendo nuovi obblighi formativi, nuove durate dei corsi, requisiti più stringenti per soggetti formatori, modalità di erogazione e verifica dell’apprendimento.
Con la conclusione del periodo transitorio, dal 24 maggio 2026 i percorsi formativi devono essere progettati ed erogati secondo i nuovi requisiti previsti dall’Accordo. Restano però alcune scadenze specifiche di adeguamento, tra cui il termine del 24 maggio 2027 per i datori di lavoro che devono completare il nuovo corso obbligatorio.
In questo articolo, aggiornato a maggio 2026, analizziamo nel dettaglio ogni novità ormai in vigore, le scadenze ancora aperte, le sanzioni previste e cosa devono fare concretamente le aziende per essere in regola.
Cos’è il Nuovo Accordo Stato-Regioni e perché è così importante
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rappresenta un passaggio importante per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è rendere più omogenee le regole applicate sul territorio nazionale, superando la frammentazione dei precedenti Accordi e definendo criteri più chiari per durata, contenuti, modalità di erogazione e verifica dei percorsi formativi.
In particolare, il nuovo Accordo:
- Accorpa e sostituisce integralmente i precedenti Accordi del 21 dicembre 2011, del 22 febbraio 2012 e del 7 luglio 2016
- Ridefinisce in modo organico durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei percorsi formativi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008
- Elimina la frammentazione normativa che per anni ha generato interpretazioni non uniformi
- Introduce nuovi obblighi formativi, tra cui il corso obbligatorio per il datore di lavoro e la formazione per gli ambienti confinati
Il periodo transitorio e le date da ricordare
L’Accordo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025. Da questa data è iniziato il periodo transitorio di 12 mesi, durante il quale è stato possibile avviare o completare alcuni percorsi formativi secondo le disposizioni previgenti. Con la fine del periodo transitorio, dal 24 maggio 2026 i nuovi corsi devono essere organizzati secondo le regole definite dall’Accordo.
Ecco le scadenze principali da tenere a mente:
- 24 maggio 2026: fine del periodo transitorio. Tutti i corsi devono rispettare i nuovi standard. I preposti formati o aggiornati da oltre due anni devono aver completato l’aggiornamento biennale
- 24 maggio 2027: termine ultimo per i datori di lavoro per completare il nuovo corso obbligatorio di 16 ore
- Entro 12 mesi dall’entrata in vigore: formazione obbligatoria per addetti agli spazi confinati e per le nuove attrezzature (carroponte, macchine raccogli frutta, CMM)
La grande novità: la formazione obbligatoria per tutti i Datori di Lavoro
La novità più rilevante in assoluto è l’introduzione della formazione obbligatoria per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal settore aziendale, dalla categoria di rischio e dal fatto che ricoprono o meno il ruolo di RSPP.
Prima del 2025, solo i datori di lavoro che assumevano il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) erano tenuti a frequentare corsi specifici. Con il nuovo Accordo, ogni datore di lavoro deve completare un percorso formativo di base.
Caratteristiche del corso Datore di Lavoro
- Durata: 16 ore minime, suddivise in un modulo giuridico-normativo e uno dedicato all’organizzazione e gestione della sicurezza
- Modulo Cantieri aggiuntivo: 6 ore per datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei o mobili (totale 22 ore)
- Aggiornamento: quinquennale, con durata minima di 6 ore
- Modalità di erogazione: in presenza, in videoconferenza sincrona e in e-learning
- Scadenza: il corso deve essere completato entro il 24 maggio 2027
Gruppo GMB offre il Corso Datore di Lavoro 16 ore in aula e in versione e-learning, oltre al Modulo Cantieri aggiuntivo di 6 ore.
E il Datore di Lavoro che svolge i compiti di RSPP?
Per i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL-RSPP), il percorso formativo prevede il corso base di 16 ore (propedeutico), un modulo comune DL-RSPP di 8 ore, eventuali moduli integrativi specifici per comparti (agricoltura, pesca, costruzioni, chimico) da 12 a 16 ore aggiuntive, e un aggiornamento DL-RSPP di 8 ore ogni 5 anni. Viene abolita la precedente differenziazione della durata sulla base della categoria di rischio.
Cosa cambia per i Preposti: corso più lungo e aggiornamento biennale
La formazione dei preposti viene significativamente rafforzata. Questa è una delle aree dove l’Accordo interviene con maggior incisività.
- Corso base: la durata passa da 8 a 12 ore, con contenuti rafforzati su obblighi normativi, gestione degli appalti, comunicazione, sorveglianza e valutazione del rischio
- Aggiornamento: diventa biennale (prima era quinquennale), con durata minima di 6 ore
- Modalità: esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona. L’e-learning asincrono non è più ammesso
- Prerequisito: il corso è frequentabile solo dopo aver completato la formazione generale e specifica come lavoratore
Scadenze per i Preposti
Per i preposti già formati, sono fatti salvi i percorsi svolti secondo il precedente Accordo. Tuttavia, se alla data del 24 maggio 2025 sono trascorsi più di due anni dall’ultimo corso o aggiornamento, l’aggiornamento deve essere completato entro il 24 maggio 2026. In tutti gli altri casi, si applica direttamente la nuova periodicità biennale a partire dalla data dell’ultimo corso o aggiornamento effettuato.
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Cosa cambia per i Dirigenti per la Sicurezza
Per i dirigenti per la sicurezza, il nuovo Accordo riduce la durata del corso base da 16 a 12 ore, introducendo un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri temporanei o mobili. L’aggiornamento resta quinquennale con durata minima di 6 ore. Tutti i corsi (base e aggiornamento) possono essere svolti in aula, videoconferenza sincrona ed e-learning.
Formazione dei Lavoratori: cosa resta e cosa cambia
Per i lavoratori, l’Accordo non introduce modifiche sostanziali nella struttura del percorso formativo: la formazione generale resta di 4 ore, la formazione specifica varia in base al codice ATECO (4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio, 12 ore per rischio alto) e l’aggiornamento resta quinquennale con un minimo di 6 ore.
Le novità sostanziali per i lavoratori
- Fine dei 60 giorni per i neoassunti
Viene eliminato il termine dei 60 giorni entro cui completare la formazione dopo l’assunzione. La formazione generale e specifica deve ora essere completata prima che il lavoratore inizi a svolgere le proprie mansioni.
- Attestati semplificati
Da maggio 2026 non è più obbligatorio indicare negli attestati il livello di rischio aziendale e il settore economico. La classificazione ATECO resta però rilevante per determinare la durata della formazione specifica. La formazione specifica varia in base alla classe di rischio del settore di appartenenza, secondo l’Allegato IV dell’Accordo, ma deve essere sempre declinata in funzione dei rischi effettivamente presenti, delle mansioni svolte e della valutazione dei rischi aziendale.
- Eliminazione dell’integrazione della formazione specifica
Non è più possibile integrare la formazione specifica passando da un livello di rischio inferiore a uno superiore. Se un lavoratore cambia mansione o settore con rischio diverso, deve frequentare l’intero nuovo corso.
- Verifica della comprensione linguistica
I lavoratori non di cittadinanza italiana dovranno dimostrare una corretta comprensione della lingua italiana prima del corso, oppure la formazione dovrà essere svolta con la presenza di un mediatore culturale.
Nuovi obblighi per Attrezzature di Lavoro: carroponte, CMM e macchine raccogli frutta
L’Accordo introduce l’obbligo di abilitazione specifica per nuove attrezzature precedentemente non normate.
Carroponte e Gru a Cavalletto
Per la prima volta viene disciplinata la formazione per l’uso del carroponte: modulo teorico-tecnico di 4 ore più modulo pratico da 6 a 7 ore a seconda della tipologia, aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni. La formazione è esclusivamente in presenza con rapporto massimo istruttore/allievi di 1:6.
Macchine Raccogli Frutta (CRF) e Caricatori per Movimentazione Materiali (CMM)
Per entrambe le tipologie è previsto un corso di 8 ore con aggiornamento quinquennale, esclusivamente in presenza.
Altre novità sulle Attrezzature
Per le attrezzature già normate, le abilitazioni conseguite restano valide. Da maggio 2026 tutta la formazione attrezzature (iniziale e aggiornamento) deve essere svolta esclusivamente in presenza fisica. Gruppo GMB eroga il Corso Carrello Elevatore e il Corso PLE già conformi al nuovo Accordo.
Formazione per Ambienti Confinati e Sospetti di Inquinamento
Il nuovo Accordo disciplina in modo rigoroso la formazione per chi opera in ambienti confinati (serbatoi, pozzi, condotte, silos): 12 ore totali suddivise in 4 ore di teoria e 8 ore di pratica, con aggiornamento quinquennale di 4 ore. La formazione è esclusivamente in presenza con rapporto 1:6.
Gruppo GMB offre il Corso Spazi Confinati 12 ore e il relativo Corso di Aggiornamento.
Nuovi requisiti per i Soggetti Formatori
Con la fine del periodo transitorio, non è più sufficiente che un corso sia tenuto da un docente qualificato: diventa determinante chi è il soggetto formatore. L’Accordo distingue tre categorie:
- Soggetti istituzionali: automaticamente abilitati (Ministeri, Regioni, INAIL, Vigili del Fuoco)
- Soggetti accreditati: enti di formazione con accreditamento regionale e almeno 3 anni di esperienza documentata (deroga per corsi lavoratori/preposti/dirigenti: basta il solo accreditamento)
- Altri soggetti: Organismi Paritetici, associazioni sindacali, fondi interprofessionali e datori di lavoro (per formazione interna)
Per ciascun corso deve essere individuato un unico soggetto responsabile. La formazione erogata da un ente accreditato deve essere svolta entro i confini della Regione di accreditamento, ma l’attestato è valido su tutto il territorio nazionale per il principio del mutuo riconoscimento.
Le nuove regole su Organizzazione e Qualità della Formazione
Numero massimo di partecipanti e frequenza
Massimo 30 partecipanti per ciascun corso (ridotti da 35). Frequenza minima obbligatoria: almeno il 90% delle ore. Rapporto istruttore/allievi: 1:6 per tutte le esercitazioni pratiche.
Progettazione formativa e fascicolo del corso
Ogni corso deve essere corredato da un documento progettuale con obiettivi, contenuti, metodologie e strumenti di verifica. Il soggetto formatore deve predisporre un fascicolo contenente tutta la documentazione, da conservare per almeno 10 anni.
Verifica finale dell’apprendimento
La verifica diventa obbligatoria per tutti i percorsi: test scritto con almeno 30 domande a risposta multipla per i corsi base (superamento al 70%) e almeno 10 domande per gli aggiornamenti. In alternativa al test, colloquio individuale.
Verifica dell’efficacia della formazione
Il datore di lavoro deve verificare l’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, utilizzando strumenti adeguati come check-list, osservazioni comportamentali, analisi di near miss/infortuni, questionari o colloqui. Tale verifica va programmata e documentata nell’ambito del sistema aziendale di prevenzione, tra i 6 e i 12 mesi dalla fine del corso. La mancata o inadeguata formazione espone il datore di lavoro e il dirigente alle sanzioni previste dall’art. 55 del D.Lgs. 81/08 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda tra 1.708,61 e 7.403,96 euro). Anche la mancata documentazione della verifica dell’efficacia può costituire un elemento critico in caso di controllo o infortunio, perché incide sulla dimostrazione dell’effettività del percorso formativo.
Come cambiano le modalità di erogazione
Videoconferenza Sincrona (VCS)
Per la prima volta vengono fissati requisiti specifici: ogni partecipante deve collegarsi individualmente tramite PC o tablet ad uso esclusivo. Non è ammesso l’uso di smartphone né la condivisione del dispositivo. Deve essere garantito supporto tecnico continuo tramite tutor.
E-learning Asincrono
Ammesso solo per i corsi espressamente indicati dall’Accordo. La piattaforma deve essere conforme allo standard SCORM con tracciabilità completa, test intermedi e finali, tutoraggio formativo.
Tabella riepilogativa: tutti i corsi a confronto

Le sanzioni: cosa rischia chi non si adegua
La mancata formazione o la mancata verifica dell’efficacia comporta responsabilità penale per il datore di lavoro: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda tra 1.708,61 e 7.403,96 euro (art. 55 D.Lgs. 81/08). Le sanzioni sono suscettibili di raddoppio se coinvolgono più di cinque lavoratori. Dal 1° gennaio 2026, le imprese con condanne definitive per violazioni gravi della sicurezza sono escluse dagli sconti INAIL.
Cosa devono fare le aziende: la checklist operativa
- Verificare la formazione pregressa di tutte le figure della sicurezza
- Pianificare il corso datore di lavoro di 16 ore entro maggio 2027
- Aggiornare i preposti secondo la nuova periodicità biennale
- Abilitare gli operatori delle nuove attrezzature (carroponte, CRF, CMM)
- Formare gli addetti agli spazi confinati con il nuovo percorso di 12 ore
- Verificare che i soggetti formatori rientrino tra quelli ammessi dal nuovo Accordo
- Implementare la verifica dell’efficacia della formazione (6-12 mesi dopo il corso)
- Adeguare le procedure per i neoassunti: formazione prima dell’inizio delle attività
- Conservare tutta la documentazione formativa per almeno 10 anni
Gruppo GMB: il tuo partner per la formazione sulla sicurezza
Gruppo GMB affianca aziende, datori di lavoro e responsabili della sicurezza nell’adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dall’Accordo Stato-Regioni 2025. Attraverso percorsi formativi aggiornati e consulenza specializzata, supporta le imprese nella pianificazione dei corsi, nella gestione delle scadenze e nella corretta documentazione della formazione svolta.
I percorsi formativi disponibili sono:
- Corso Datore di Lavoro 16 ore in aula e in e-learning
- Modulo Cantieri 6 ore per imprese affidatarie
- Corso Preposto 12 ore e Aggiornamento Preposto
- Corso Antincendio — tutti i livelli (Livello 2, Livello 3)
- Corso Primo Soccorso Gruppo A e Gruppo B/C
- Corso RLS 32 ore
- Corso Spazi Confinati 12 ore e Aggiornamento
- Corso Carrello Elevatore e Corso PLE
- Consulenza DVR — Documenti di valutazione rischi completi e conformi
I nostri docenti sono qualificati e costantemente aggiornati. Rilasciamo attestati validi a livello nazionale conformi ai nuovi requisiti dell’Accordo 2025.
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