Lo smart working, o lavoro agile, è diventato una modalità organizzativa stabile per molte aziende. Tuttavia, la flessibilità operativa non elimina le responsabilità in materia di salute e sicurezza. Il tema della sicurezza smart working rappresenta oggi un ambito delicato, che richiede attenzione normativa e gestione strutturata.

Vediamo quali sono gli obblighi principali e come deve essere gestito il DVR lavoro agile.

Il quadro normativo: cosa prevede la legge sul lavoro agile

Anche quando il lavoratore svolge la propria attività da casa o da altro luogo concordato, il datore di lavoro mantiene specifici obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e dalla Legge 81/2017. La sicurezza non si “trasferisce” al dipendente: resta una responsabilità organizzativa dell’azienda.

La Legge 81/2017 disciplina il lavoro agile stabilendo che il datore di lavoro garantisca la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione all’esterno dei locali aziendali.

In particolare, l’articolo 22 prevede che:

  • Il datore di lavoro consegni annualmente al lavoratore un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro agile.
  • Restino applicabili i principi generali del D.Lgs. 81/08.

Questo significa che la sicurezza nello smart working non è un ambito privo di regolamentazione, ma richiede un adattamento del sistema di prevenzione alla nuova modalità operativa.

DVR lavoro agile: è obbligatorio?

Una delle domande più frequenti riguarda l’obbligo di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.

Il DVR lavoro agile deve considerare anche i rischi connessi alla prestazione svolta fuori dai locali aziendali. Non è necessario redigere un DVR separato, ma occorre integrare il documento esistente con una sezione dedicata.

Nel DVR devono essere valutati:

  • Rischio ergonomico (postazione domestica)
  • Rischio da utilizzo prolungato di videoterminali
  • Stress lavoro-correlato
  • Rischi connessi all’isolamento lavorativo
  • Rischio organizzativo e gestione dei tempi di lavoro

L’assenza di tale valutazione può esporre l’azienda a responsabilità in caso di infortunio.

Sicurezza smart working e ambiente domestico

Un aspetto particolarmente delicato riguarda l’ambiente domestico. Il datore di lavoro non ha il controllo diretto dell’abitazione del lavoratore, ma deve fornire indicazioni precise sulle condizioni minime di sicurezza.

Tra le misure raccomandate:

  • Corretta illuminazione della postazione
  • Utilizzo di sedie ergonomiche
  • Posizionamento adeguato del monitor
  • Prevenzione dei rischi elettrici
  • Pause periodiche durante l’uso del videoterminale

L’obiettivo non è “certificare” l’abitazione, ma fornire linee guida chiare e documentate.

Informativa sui rischi: un obbligo sostanziale

La normativa impone al datore di lavoro di consegnare un’informativa dettagliata sui rischi connessi al lavoro agile.

Tale documento deve:

  • Descrivere i rischi generali e specifici
  • Indicare comportamenti corretti
  • Fornire istruzioni operative
  • Essere aggiornato periodicamente

La semplice attivazione dello smart working senza adeguata informativa non è conforme alla normativa.

Infortunio in smart working: responsabilità e copertura

Un altro tema centrale della sicurezza smart working riguarda la gestione degli infortuni.

L’infortunio occorso durante l’attività lavorativa svolta in modalità agile è coperto da assicurazione INAIL, purché avvenga durante l’orario di lavoro e sia connesso alla prestazione lavorativa.

Il datore di lavoro deve poter dimostrare di aver valutato i rischi, fornito informativa adeguata e organizzato correttamente la modalità di lavoro agile.

Una gestione superficiale può comportare conseguenze legali e sanzionatorie.

Rischio stress e diritto alla disconnessione

Il lavoro agile può generare un’estensione non controllata dei tempi di lavoro e una sovrapposizione tra vita professionale e privata, con possibili ricadute sul benessere psicofisico del lavoratore. Per questo motivo è fondamentale che l’azienda disciplini in modo chiaro gli orari di reperibilità, le pause e il diritto alla disconnessione, definendo obiettivi misurabili e modalità organizzative trasparenti.

Lo stress lavoro-correlato rientra a pieno titolo tra i rischi da valutare nel DVR lavoro agile e deve essere gestito attraverso un’adeguata pianificazione organizzativa, in grado di prevenire fenomeni di sovraccarico e garantire equilibrio tra produttività e tutela della salute.

 Perché serve un approccio strutturato

La gestione della sicurezza smart working non può essere affrontata come un semplice aggiornamento formale della documentazione aziendale. Richiede invece un approccio sistemico che integri in modo coerente il Documento di Valutazione dei Rischi, l’informativa specifica ai lavoratori, le policy interne sull’organizzazione del lavoro agile e i percorsi di formazione e sensibilizzazione.

Tutti questi elementi devono dialogare tra loro all’interno di un modello organizzativo chiaro, documentato e costantemente monitorato.

Un assetto realmente strutturato consente all’azienda di prevenire criticità operative, dimostrare la corretta gestione degli obblighi normativi e ridurre il rischio sanzionatorio. Al tempo stesso, garantisce una tutela effettiva dei lavoratori, trasformando la sicurezza smart working da mero adempimento formale a leva concreta di responsabilità e solidità organizzativa.

Lavoro agile e tutela del lavoratore: un impegno continuo

Lo smart working rappresenta un’opportunità organizzativa importante, ma non elimina gli obblighi in materia di salute e sicurezza.

Il DVR lavoro agile deve essere aggiornato in modo coerente con le modalità operative adottate, mentre la sicurezza smart working deve essere gestita attraverso informazione, prevenzione e controllo.

La tutela del lavoratore resta una responsabilità primaria del datore di lavoro, anche quando la prestazione si svolge fuori dai locali aziendali.

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